Evento sulle opportunità di sviluppo della pubblicità esterna, Roma 28 marzo 2023

                                                                                 

 

A Roma in data 28 marzo 2023, nella prestigiosa Biblioteca di Palazzo Seminario a Roma si è svolto un interessante convegno promosso dalla Fondazione Ottimisti&Razionali e sostenuto dalle Associazioni ANACS ed AICAP, in quanto parte importante ed integrante del tema portato avanti.

Segue comunicato stampa della Fondazione:

Oggi alla Camera il convegno delle associazioni nazionali della Pubblicità Esterna. Parlamentari e tecnici del

Governo a confronto sul tema.

Roma, 28 marzo 2023 – Offrire le infrastrutture della pubblicità esterna – diffuse capillarmente su tutto il territorio nazionale – per promuovere opportunità culturali e il patrimonio materiale e immateriale del Paese.  Questo il tema dell’incontro di questa mattina tenutosi presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati e denominato “La pubblicità intelligente e le smart cities”, organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Razionali, in partnership con A.I.C.A.P. – Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari, Confesercenti e A.N.A.C.S. – Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale. Hanno partecipato, fra gli altri, la deputata e Segretaria d’Aula Annarita Patriarca, il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, il Capo Ufficio legislativo del Ministero della Cultura Antonio Leo Tarasco e il Direttore della Fondazione IFEL Pierciro Galeone.

In apertura del convegno, Claudio Velardi, Presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali e moderatore dell’incontro, ha sottolineato il grande valore della pubblicità esterna come elemento di arredo delle città. “Siamo qui per chiedere alle istituzioni di dare una mano a presidiare il tessuto diffusissimo di Piccole e Medie Imprese che può dare un apporto molto positivo al territorio”, ha aggiunto. “I mezzi pubblicitari possono essere utilizzati anche per i servizi in favore della comunità”, ha affermato Pino Strippoli, Presidente di A.I.C.A.P. “Questo è possibile a condizione che ci siano strumenti legislativi che lo consentano: il Codice della strada ad esempio è vecchio di trent’anni e non tiene conto dei mutamenti sociali, tecnologici e di assetto del territorio avvenuti.”.

“Il settore della pubblicità esterna ha delle enormi potenzialità da sfruttare, e bisogna curare anche l’interazione fra pubblico e privato”, ha dichiarato Annarita Patriarca, Deputata e Segretaria d’Aula, nel corso del suo intervento. “La questione della semplificazione amministrativa è una priorità del programma del governo. Serve nel settore ma anche a tutto il Paese, per renderci più competitivi a livello internazionale”. “Il tema della pubblicità è all’interno di un circuito virtuoso di sviluppo di valore e sviluppo delle comunità, ed è parte dei processi di trasformazione delle nostre città”. Queste le parole di Pierciro Galeone, Direttore della Fondazione IFEL. “Anche il PNRR tocca temi che renderanno diverse le nostre città – come energia, economia circolare, mobilità e digitale”. “L’obiettivo da perseguire oggi non è la neutralizzazione di una fase di controllo, ma l’uniformità di azione degli uffici del Ministero della Cultura e una standardizzazione delle possibili decisioni”, ha spiegato Antonio Leo Tarasco, Capo Ufficio legislativo del Ministero della Cultura. “Il rapporto con le Sovrintendenze, in primis, va snellito. La transizione digitale della cartellonistica deve essere favorita. Dobbiamo superare i dibattiti sulle smart cities chiusi nelle aule dei convegni e abilitare la transizione concretamente”, ha dichiarato nelle conclusioni Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione della Camera dei deputati.

Canone Unico – Le problematiche di una legge scritta male – Il soggetto attivo e il superamento della doppia imposizione

Il presente lavoro vuole essere solo uno spunto di riflessione e non una incontrovertibile risposta ai molteplici interrogativi che la normativa oggetto di disamina quotidianamente pone agli operatori del settore. La riforma del Legislatore, per i termini in cui è stata presentata, non si presta di certo a prese di posizioni inconfutabili e univoche. I dubbi derivanti dalla nuova disciplina sono di ampio respiro. Citiamo ad esempio quello relativo alla natura dell’entrata: di natura patrimoniale o di natura prettamente tributaria? Menzioniamo anche l’inspiegabile “distrazione” del Legislatore che nell’articolo 1, comma 818, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si è conclusa con una grave confusione tra comuni e centri abitati.
La riflessione che si vuole stimolare riguarda soprattutto il disordinato intervento che ha interessato l’individuazione del soggetto attivo dell’entrata, un caos di commi che sta inducendo le Amministrazioni (città metropolitane e comuni), nonostante il contenuto dell’articolo 1, comma 820, a far ricorso comunque a una sorta di doppia imposizione.
Avanzando con ordine. Stante il settore che ci interessa, procediamo alla disamina della Legge di Bilancio 2020, avendo come riferimento la vecchia Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).
Come noto nel previgente Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, articolo 1, era espressamente riferito come si trattasse di imposta di spettanza comunale. Si leggeva infatti che: “La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”.
Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la logica che ha ispirato il prelievo appare del tutto sovvertita (non è dato comprendere quanto volutamente dal Legislatore).
Non vi è più un articolo che espressamente riservi l’ICP (Canone Unico) ai Comuni (quando si discuta di impianti pubblicitari) ma vi è una trama legislativa farraginosa che tenta di conciliare una riforma radicale in pochi articoli (commi) sibillini e il più delle volte indecifrabili.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 816, della legge di Bilancio 2020 a decorrere dal 2021 è istituto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il canone sostituisce una serie di entrate “limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”. Il Canone Unico è, quindi, sia comunale sia provinciale. Tuttavia come individuare il cosiddetto legittimato attivo a percepire l’entrata (patrimoniale, tributaria?) nel singolo caso specifico. In assenza di una norma quale l’articolo 1 del Decreto Legislativo 507/1993, pare che il Legislatore, proprio nella difficoltà in cui si è trovato, di dover conciliare in pochi articoli quella che voleva essere una “rivoluzione” organica del settore, poco ha detto sul punto, lasciando intendere comunque che il soggetto andasse rinvenuto non tanto in una Amministrazione precisa quanto piuttosto nel titolare dell’area in cui insiste il mezzo pubblicitario.
Vale la pena menzionare i seguenti commi dell’articolo 1. Ad esempio, il comma 818 dove è riportato che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La norma richiamata dispone che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
Tralasciando per il momento ogni valutazione circa l’eventuale errore in cui il Legislatore può essere incorso nel fare riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (quando forse più opportunamente avrebbe dovuto riferirsi ai centri abitati), ciò che interessa in questa sede è il rilievo attribuito dal Legislatore al criterio dell’ “Area di competenza”.
Nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in più passi appare volersi dare rilievo alla titolarità dell’area in cui insiste l’occupazione.
Ai sensi del comma 821 il canone è disciplinato dagli enti con regolamento adottato dal consiglio comunale o provinciale. Ai sensi del comma 820 l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
In forza del comma 819 il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si fa sempre riferimento al concetto di appartenenza dell’area. L’impianto offerto dal Legislatore è quello che vuole come soggetto titolato a ricevere il pagamento del canone quello che risulta proprietario dell’area in cui insiste il mezzo.
Il Comma 819, nelle lettere a) e b) fa menzione ad “aree”, ossia aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti.
Per effetto della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, occorre avere come riferimento la proprietà (competenza) dell’ “area” come individuata nel comma 818. Se un impianto pubblicitario, ai fini della L. 160/2019, articolo 1, comma 818, è presente all’interno di un’area comunale, questo, ai sensi della stessa L. 160/2019, non può trovarsi all’interno di un’area provinciale (e viceversa). Ciò esclude a priori doppie imposizioni (non volute proprio dal comma 820 e comunque inficiate, ove volesse darsi una connotazione tributaria dell’entrata, da profili di incostituzionalità ex art. 53).
Quindi:
– Se si discute di strada provinciale fuori dal centro abitato: il canone unico è di competenza della sola Provincia in quanto l’area è provinciale;
– Se si discute di strada provinciale all’interno di centro abitato con popolazione (del comune o del centro abitato) inferiore a 10.000 abitanti: il canone unico è di competenza della sola Provincia in quanto l’area è provinciale;
– Se si discute di strada provinciale all’interno di centro abitato con popolazione superiore (del comune o del centro abitato) a 10.000 abitanti: il canone unico è di competenza del solo Comune in quanto l’area è comunale;
– Se la strada è Comunale, nulla quaestio: il canone è del Comune in quanto area comunale.
Il quadro normativo che emergere dalla L. 160/2019 appare sin troppo evidente, tuttavia vi è da chiedersi se sia proprio quello voluto dal Legislatore e se comunque reggerà di fronte alla giurisprudenza, stante la frequente offerta di soluzioni intermedie finalizzate a non pregiudicare le ragioni di bilancio degli Enti pubblici.
Per concludere può essere utile un’ultima riflessione. Il comma 827 nell’individuare le tariffe standard richiama genericamente le “fattispecie di cui al comma 819” (del resto il canone è unico). Nella individuazione delle tariffe standard il legislatore, nei commi 826 e 827 dell’articolo 1, riporta una quantificazione di massima sulla base del numero di abitati dei comuni. Nel comma 828 è scritto che: “Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quella della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti”. La precisazione non è di poco conto. Si torna a fare riferimento a comuni fino a 10.000 abitanti. L’annotazione è di un certo effetto considerato il tenore del comma 818.
Riguardo al comma 818 sono tuttavia nuovamente disorientanti i documenti parlamentari. Ad esempio, nel dossier del 2.4.2020 del Senato della Repubblica, riguardante la Legge di Bilancio 2020, volume III, si legge: “Il comma 818 ricomprende nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
In buona sostanza, trattasi di legge scritta male, sulla quale, in assenza di un intervento del Legislatore, difficilmente si avranno risposte chiare e univoche da parte delle autorità chiamate a interpretarne il contenuto.

STUDIO LEGALE FUSCO FRIGNANI

In ricordo di Margherita Chapel

Margherita Chapel è stata Presidente di Anacs e successivamente Presidente Onorario.

Margherita è stata nel 1974 fra i pochi soci fondatori di Anacs, quando l’idea di associarsi fra aziende concorrenti era una grande scommessa.

Margherita aveva un’innata gentilezza nei toni e nei modi che le permetteva di essere sempre ascoltata ed apprezzata, anche quando gli Enti non erano a favore delle aziende di pubblicità esterna.

Fra tanti urlatori e persone abituate a sgomitare, Margherita portava sempre una educata, leggera brezza ristoratrice.

Margherita ci ha lasciato, ma il suo impegno per l’associazione ed il suo esempio per tutti noi rimarrà nei nostri ricordi e ben custodito nei nostri cuori.

Grazie, Margherita 

Epidemia Covid-19 – Crisi del Settore della Pubblicità Esterna – Delibera 1643/2020 Regione Friuli Venezia Giulia

Con delibera n. 1643 del 6 novembre 2020, la Regione Friuli Venezia Giulia, recependo le istanze delle Associazioni rappresentative del mercato della pubblicità esterna, tra cui ANACS, ha confermato la sospensione dal 01/04/2020 fino al 30/09/2020 dell’applicazione dei canoni per la pubblicità stradale sulle strade a gestione regionale. Con questa decisione, la Regione riconosce la necessità di sostenere il comparto della pubblicità esterna, duramente colpito da un grave stato di crisi a causa dell’emergenza sanitaria, riducendo quel costo fisso per le imprese rappresentato dal canone per gli impianti pubblicitari che, a dispetto di questa eccezionale crisi economica, era sino a quel momento rimasto formalmente immutato, non essendo commisurato all’andamento del mercato.

La delibera n. 1643 del 6 novembre 2020 della Regione Friuli Venezia Giulia è consultabile al seguente link:

Delibera 1643-2020 FVG – Riduzione Canoni Covid

Per ulteriori informazioni scrivete su: anacs@anacs.it

Tribunale di Roma – Ordinanza del 05/11/2019

Con la pronuncia in epigrafe il Tribunale di Roma, adito in via cautelare da parte di un’Associazione dei Consumatori ex art. 140, D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), ha inibito alle società resistenti la prosecuzione (e ne ha ordinato la rimozione) delle comunicazioni commerciali di sigarette elettroniche e di liquidi di ricarica. Il provvedimento in esame merita accurata attenzione perché, sebbene in via cautelare e, dunque, passibile di riforma o di superamento nel merito, offre una particolare interpretazione dell’ampiezza del divieto di pubblicità e di sponsorizzazione delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica. In particolare, per quel che qui interessa, il Tribunale di Roma, in primo luogo, detta un’interpretazione particolarmente estensiva del contenuto della pubblicità vietata, estesa anche alle forme di pubblicità indiretta che non si limitino ad offrire, sul luogo di vendita, materiale o virtuale, informazioni, descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti in questione. In secondo luogo, il Giudice adito propone una non trascurabile interpretazione della locuzione “altre pubblicazioni stampate” di cui all’art. 21, co. 10, D.lgs. 6/2016, che, in attuazione della Direttiva 2014/40/UE, vieta “a) le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell’informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica”. Secondo quanto deciso, entro tale categoria di forme pubblicitarie espressamente vietate debbono essere ricomprese anche tutte quelle che si realizzano attraverso qualsiasi tipo di  riproduzione tipografica o fotografica destinata alla pubblicazione su supporti diversi dalla c.d. carta stampata (giornali, quotidiani, periodici, magazine, ecc.), tra cui i manifesti e i cartelloni pubblicitari affissi all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, stazioni ferroviarie o della metropolitana, ecc.) o sui mezzi pubblici.

In attesa di conoscere i successivi sviluppi e orientamenti della giurisprudenza di merito, si allega in calce il link per visionare l’ordinanza commentata.

Per ulteriori informazioni scrivete su: anacs@anacs.it

Trib. Roma – Ord. 05.11.2019

Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 6416/2019 – Eccezionalità del divieto di installazione di (specifici) mezzi pubblicitari

Con la sentenza emarginata in oggetto il Consiglio di Stato, aderendo integralmente al decisum già reso dal TAR a definizione del primo grado, ha sostanzialmente ribadito come lo schema al quale i Comuni devono conformare, nell’ambito della disciplina regolamentare, la facoltà discrezionale riconosciutagli dal legislatore in materia di attività pubblicitaria lungo le strade (o in vista di esse) è quello dell’“(…) ammissibilità ordinaria dell’installazione  di mezzi pubblicitari e  – di – divieto eccezionale per specifici impianti, – ma solo – in presenza di superiori esigenze di pubblico interesse (…)”.

Ha pertanto rigettato l’appello promosso dal Comune di Chiari il cui regolamento, capovolgendo illegittimamente il predetto schema, aveva introdotto un divieto generalizzato all’installazione, rendendolo ipotesi ordinaria nell’ambito della collocazione degli impianti stradali, e prevedendone invece l’autorizzazione quale ipotesi eccezionale in deroga, senza che un siffatto stravolgimento fosse giustificato da superiori esigenze di pubblico interesse meritevoli di salvaguardia. Il descritto capovolgimento integra, come espressamente rilevato nella pronuncia in commento, un uso distorto e sviato della potestà regolamentare in materia pubblicitaria “(…) con il risultato di comprimere fortemente e senza giustificazione alcuna l’attività pubblicitaria sul territorio comunale (…)”.

Il provvedimento di divieto, pure riconosciuto come caratteristico dell’agire amministrativo, quand’anche previsto dal regolamento comunale, deve pertanto essere supportato da una ragione specifica e fare capo “(…) alle singole norme di legge, frequentemente consistenti in svariate riserve di legge assolute o relative (…)” senza esorbitare dai limiti legislativi, come avvenuto nel caso sottoposto al giudizio, derivando da un eccesso quale quello attribuito al Comune di Chiari una inammissibile compromissione di interessi primari e costituzionalmente tutelati quali la libera iniziativa privata.

Per ulteriori informazioni scrivete su: anacs@anacs.it

SINTESI DEL CONVEGNO “IL MERCATO DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA TRA OPPORTUNITÀ E VINCOLI”

Nella giornata di sabato 12 ottobre 2019, nell’ambito della 31° Mostra internazionale di comunicazione visiva, Viscom Italia 2019, si è svolto il Convegno “Il mercato della pubblicità esterna tra opportunità e vincoli”, in cui è stato affrontato, tra gli altri argomenti, il cruciale tema della semplificazione normativa ed amministrativa. Al Convegno hanno partecipato numerosi esponenti politici e specialisti del settore, che hanno potuto ascoltare direttamente i contributi e le proposte dei relatori intervenuti, tra cui il Presidente Meroni di ANACS e i Presidenti di AIFIL, AICAP e della Federazione FINCO. L’evento ha rappresentato un’occasione di dialogo e confronto da cui è emersa la disponibilità dei relatori Onorevoli e Senatori presenti a venire incontro alle richieste delle Associazioni. È stata manifesta, in particolare, tra i vari punti, una possibile apertura all’estensione del credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali anche alla pubblicità esterna.

Si ringraziano tutti coloro che hanno preso parte all’incontro.

Per ulteriori informazioni scrivete su: anacs@anacs.it

10-12 OTTOBRE 2019 – VISCOM ITALIA 2019 – 31ᴬ MOSTRA DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI COMUNICAZIONE VISIVA – FIERA MILANO/RHO – PADIGLIONE 12 – STAND G15

Fondata per assicurare la necessaria rappresentatività e tutela delle imprese che operano nel mercato della pubblicità esterna e, in particolare, della cartellonistica stradale, l’Associazione A.N.A.C.S., anche quest’anno, ha preso parte alla più importante fiera in Europa dedicata al mercato della comunicazione visiva: Viscom Italia 2019. La fiera, che si terrà dal 10 al 12 ottobre 2019, rappresenta, infatti, una significativa occasione di confronto tra tutti gli operatori, nazionali ed internazionali, del settore, stimolando sinergia e collaborazione quali fattori decisivi per la crescita e lo sviluppo dei rispettivi mercati e per la soluzione di problematiche comuni. In quest’ottica, e per offrire informazioni sul panorama e prospettive del settore della pubblicità esterna, il personale A.N.A.C.S. è a vostra disposizione presso lo stand G15, Padiglione 12, in collaborazione con la Federazione F.I.N.C.O. e le altre Associazioni federate del settore pubblicitario, A.I.C.A.P. e A.I.F.I.L. Vi aspettiamo!

Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23, co. 12, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 2019, n. 113 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte relativa alla misura della sanzione amministrativa, con la conseguenza che l’infrazione per inosservanza delle prescrizioni del provvedimento amministrativo di autorizzazione della collocazione di un cartello pubblicitario ricade nella generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23 («[c]hiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695»). La sentenza, infatti, evidenzia che il previgente regime costituiva una irragionevole disparità di trattamento e una lesione del principio di proporzionalità poiché finiva con il punire più severamente la condotta di installazione non conforme a prescrizione autorizzativa, facendola ricadere nella più grave cornice edittale dell’art. 23, comma 12, rispetto alla ipotesi di collocazione abusiva di un cartello pubblicitario, priva di autorizzazione alcuna, quest’ultima sanzionata dal meno severo art. 23, comma 11.

A seguito di questa pronuncia, per entrambe le violazioni la misura della sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 23, comma 11, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La sentenza è direttamente consultabile al seguente link: Corte Cost. n. 113-2019.

E’ stato eletto il nuovo Presidente di A.N.A.C.S

in data 28 marzo, il Consiglio Direttivo di Anacs, ha nominato Franco Meroni, presidente dell’Associazione.

I Consiglieri in carica sono rimasti i medesimi del precedente Consiglio, ovvero Orlandi Elena, Sabattini Marina, Bertaggia Paolo, Castagnoli Davide, Girardi Cesare, Sansone Raniero, Uberti Sandro.

 

Un grande in bocca al lupo al Dott. Meroni, che ha una grande esperienza nel settore della pubblicità esterna, che ha intrapreso tante “battaglie” per il riconoscimento dei diritti dell’impresa e che porterà un grande vigore in tutta l’associazione.