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In data 29 luglio 2010, il senato ha definitivamente approvato le modifiche al Codice della Strada.
Per il nostro lavoro vi sono alcume modifiche riguardanti l'Art. 23
In particolare una migliore definizione delle strade che sono classificate come Itinerario Internazionale ed una maggiore possibilità di deroga in tutte le strade all'interno dei centri abitati.
Di seguito pubblichiamo l'articolo così come approvato
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LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
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Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n. 175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n.171)
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note:
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Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010
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Art. 5.
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonche' abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicita' sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera f) le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400»;
c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
2. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;
b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» e' sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»;
c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario»;
d) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:
«13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».
3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita' non luminosa per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicita' a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresi' verifiche
periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio
autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».
6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' abrogato.
Ultimo aggiornamento ( Giovedì 05 Agosto 2010 15:53 )
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