Approvate modifiche al Codice della Strada PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Lunedì 10 Maggio 2010 08:10

In data 29 luglio 2010, il senato ha definitivamente approvato le modifiche al Codice della Strada.

Per il nostro lavoro vi sono alcume modifiche riguardanti l'Art. 23

In particolare una migliore definizione delle strade che sono classificate come Itinerario Internazionale ed una maggiore possibilità di deroga in tutte le strade all'interno dei centri abitati.

Di seguito pubblichiamo l'articolo così come approvato

 

 

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

 

 

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n. 175 del 29-7-2010  - Suppl. Ordinario n.171)

 

note:

 

Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010

 

 

Art. 5.

 

(Modifiche  agli  articoli  15,   23   e   24   nonche'   abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  in materia di decoro delle strade, di pubblicita'  sulle  strade  e  sui veicoli e di pertinenze delle strade)

 

1. All'articolo 15 del decreto legislativo

n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f) le parole: «gettare o» sono soppresse;

2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) insozzare  la  strada  o  le  sue  pertinenze  gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque viola il divieto di  cui  al  comma  1,  lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro 100 a euro 400»;

c) al comma 4, le parole: «ai commi  2  e  3»  sono  sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di  tipo  E) ed F), per ragioni di interesse generale o di  ordine  tecnico»  sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

b) al comma 7,  nel  terzo  periodo,  la  parola:  «cartelli»  e' sostituita dalla seguente: «segnali» e  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti  periodi:  «Sono  inoltre  consentiti,  purche'  autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei  limiti  e  alle  condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo  precedente,  cartelli  di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e  culturale  e  cartelli  indicanti  servizi  di  pubblico interesse. Con il decreto di cui  al  quarto  periodo  sono  altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano  le disposizioni del periodo precedente»;

c) al  comma  13-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «;  a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo  12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove  e'  collocato  il mezzo pubblicitario»;

d) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:

«13-quater.1. In ogni caso, l'ente  proprietario  puo'  liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in  conformita'  al  presente articolo, una volta che sia decorso il  termine  di  sessanta  giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il  possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine

decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi  del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di  effettuazione   della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».

3. Nelle  more  di  una  revisione  e  di  un  aggiornamento  degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  da ultimo modificato dal comma 2 del  presente  articolo,  si  applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano  classificate nei tipi  A  e  B.  Nel  caso  di  strade  inserite  negli  itinerari internazionali che sono classificate nel  tipo  C,  i  divieti  e  le prescrizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare  con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57  del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita'  non  luminosa per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al  comma  3 del  citato  articolo  57,  anche  sui  veicoli   appartenenti   alle organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),  alle associazioni  di  volontariato   iscritte   nei   registri   di   cui all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,   e   alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale  italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicita'  a  mezzo  degli  altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta  nei  luoghi  consentiti dal  comune  nei  centri  abitati,  prevedendo   altresi'   verifiche

periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.  285 del 1992 e' inserito il seguente:

«5-bis. Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione  stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze  di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste  dai  progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in  materia di affidamento dei servizi di distribuzione  di  carbolubrificanti  e delle attivita' commerciali e  ristorative  nelle  aree  di  servizio

autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11  della  legge  23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con  le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  285  del  1992  e' abrogato.

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 05 Agosto 2010 15:53 )