La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 2019, n. 113 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte relativa alla misura della sanzione amministrativa, con la conseguenza che l’infrazione per inosservanza delle prescrizioni del provvedimento amministrativo di autorizzazione della collocazione di un cartello pubblicitario ricade nella generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23 («[c]hiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695»). La sentenza, infatti, evidenzia che il previgente regime costituiva una irragionevole disparità di trattamento e una lesione del principio di proporzionalità poiché finiva con il punire più severamente la condotta di installazione non conforme a prescrizione autorizzativa, facendola ricadere nella più grave cornice edittale dell’art. 23, comma 12, rispetto alla ipotesi di collocazione abusiva di un cartello pubblicitario, priva di autorizzazione alcuna, quest’ultima sanzionata dal meno severo art. 23, comma 11.
A seguito di questa pronuncia, per entrambe le violazioni la misura della sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 23, comma 11, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La sentenza è direttamente consultabile al seguente link: Corte Cost. n. 113-2019.