Statuto

Art. 1) E’ costituita in Milano fra le Aziende di cartellonistica stradale, l’A.N.A.C.S. – Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale – avente lo scopo di :

– coordinare , tutelare, rappresentare gli Associati che ne fanno parte presso Ministeri,Enti Pubblici territoriali, Società concessionarie di strade ed autostrade, altri Enti partecipati da Enti Pubblici e territoriali;

– proporre formule, schemi e sperimentazioni per quanto riguarda la cartellonistica stradale;

– attuare e sostenere ogni iniziativa tendente a difendere , elevare e sviluppare il comparto della categoria della pubblicità esterna ed accrescerne il prestigio.

L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

L’Associazione può aderire ad Organizzazioni Italiane e Straniere che perseguono analoghe finalità.

Art. 2) L ‘Associazione ha sede in Milano in Via Larga, 7.

Art. 3) Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari, le imprese che esercitano in proprio l’attività nel comparto della pubblicità esterna.

Art 3 bis) Possono aderire all’Associazione in qualità di Soci Sostenitori, mediante il versamento di una quota annuale, ma senza diritto di voto in Assemblea, i soggetti operanti nel settore non detentori di propri impianti pubblicitari e regolarmente iscritti ad una Categoria.

Art. 4) L’ Associazione ha durata fino al 31.12.2050 e gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art 4 bis) Tutti i Soci devono sottoscrivere il Codice Deontologico allegato allo Statuto.

Art. 5) I Soci pagano una quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo, in base al numero di dipendenti e collaboratori, e ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci all’atto dell’approvazione del bilancio preventivo. Il pagamento della quota deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato, per attività deliberate dall’Assemblea, a fissare e a richiedere a ciascun Socio, in aggiunta alla quota annuale, contribuzioni straordinarie relative ad esigenze di carattere nazionale ed impreviste o finalizzate alla sopravvivenza dell’Associazione.

Le quote straordinarie saranno stabilite con criteri di proporzione correlata alla quota associativa annuale ed all’interesse di ciascun Associato per l’attività deliberata; tali quote dovranno essere ratificate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci .

L’ Associazione può accettare contribuzioni volontarie ed altre erogazioni da parte di Soci o di terzi.

Art.6) Le Aziende facenti parte dell’Associazione devono risultare iscritte alla Camera di Commercio.

Art.7) Ogni Azienda è rappresentata nell’Associazione da una persona che ne abbia la rappresentanza legale, e che dovrà essere indicata nella domanda d’iscrizione. Detta persona potrà, occorrendo,essere sostituita delegando altra persona della stessa Azienda.

Art. 8) La domanda d’ammissione a Socio deve essere presentata regolarmente sottoscritta. L’esame della domanda d’ammissione è demandata per l’accettazione al Consiglio Direttivo che, previa valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto, si esprime a maggioranza

Art. 9) I Soci debbono uniformarsi alle deliberazioni prese dall’ Assemblea.

In caso di inosservanza il Consiglio Direttivo potrà richiamare il Socio all’adempimento del dovere e, quando lo scopo non venisse raggiunto, dichiarare il Socio sospeso da ogni attività sociale, proponendone la radiazione nella successiva Assemblea. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto nei confronti degli altri Associati , facendo riferimento alle norme previste dal Codice d’Auto Disciplina Pubblicitaria.

Art. 10) I Soci si intendono impegnati a tutti gli effetti finchè non abbiano dato disdetta tramite lettera raccomandata almeno 3(tre) mesi prima della scadenza annuale. Nel caso di cessazione dell’attività la decadenza del Socio avviene di diritto fermo restando l’obbligo del versamento dell’intera quota sociale relativa all’anno in corso.

Art. 11) Il Socio moroso sarà richiamato dal Consiglio Direttivo al pagamento della quote arretrate entro il termine fissato dal richiamo stesso.

Nel caso di inadempienza, l’Associazione potrà ricorrere alle vie legali presso il Foro di Milano. in ogni modo convenzionalmente competente. Indipendentemente dall’esito di tale procedura, il Consiglio Direttivo provvederà contemporaneamente alla cancellazione del Socio moroso, facendola ratificare dalla successiva Assemblea.

Art. 12) Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art.13) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti a maggioranza di voti dall’Assemblea Generale ogni tre anni.

Il Consiglio eletto nomina il Presidente, il Vice Presidente con compiti esecutivi ed il Segretario.

E’ prevista la possibilità, da parte dell’Assemblea Generale, di nominare due membri onorari non operativi.

Quali membri del Consiglio Direttivo possono essere elette persone che, nonostante non rappresentino Aziende associate, si siano particolarmente distinte nel campo pubblicitario e possono con la loro esperienza e capacità, portare un valido contributo all’Associazione.

Il Consiglio può essere successivamente riconfermato.

Saranno parimenti nominati dall’Assemblea: 3 ( tre ) Revisori dei Conti e 3 ( tre ) Probiviri anche estranei all’Associazione.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti proposti dai Soci e cura gli interessi legittimi degli Associati che si intendono vincolati al rispetto dei provvedimenti e degli accordi deliberati e convoca,tramite sistema cartaceo o informatico, le Assemblee dei Soci.

Il Presidente convoca il Consiglio Dirittivo tramite sistema cartaceo o informatico da trasmettere almeno 5 (cinque) giorni feriali prima della convocazione . Le convocazioni dovranno avvenire almeno 3 ( tre ) volte all’anno, ogni qualvolta si renda necessario e quando ne facciano richiesta almeno 3 ( tre ) Consiglieri.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione , per quanto concerne l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione delega i più ampi poteri al Vice Presidente. Il membro del Consiglio Direttivo avente compiti esecutivi ed organizzativi potrà ricevere un emolumento che verrà definito dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio rappresenta l’Associazione, dirige le discussioni, firma i verbali e gli atti sociali, sorveglia l’esatta osservanza delle disposizioni statutarie. Egli può prendere provvedimenti d’urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del consiglio Direttivo alla riunione immediatamente successiva, da convocarsi in tal caso entro 7 ( sette ) giorni feriali.

Il Presidente è altresì autorizzato all’apertura di un conto corrente bancario, al prelevamento anche mediante emissione di assegni nei limiti delle disponibilità, alla presentazione di effetti all’incasso e allo sconto.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16) L’Assemblea Ordinaria è costituita dai Soci .

Alle Assemblee possono partecipare i rappresentanti delle aziende associate in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci sono convocati:

– in Assemblea Ordinaria una volta all’anno entro il mese di aprile per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e di eventuali altri argomenti previsti all’ordine del giorno. Inoltre, ogni tre anni per la nomina del Consiglio Direttivo, dei revisori dei Conti e dei Probiviri;

– in Assemblea straordinaria ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote, lo ritengano opportuno.

Le assemblee sono convocate a mezzo di lettera raccomandata, fax,mail,telegramma diramati almeno otto giorni feriali prima di quello fissato per l’Assemblea . In caso di urgenza è facoltà del Consiglio di convocare l’Assemblea, con le modalità sopra elencate, entro tre giorni feriali.

Art.17) Ogni Associato assente può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro Socio, munendolo di regolare delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo due assenti.

Art.18) Per la validità delle assemblee sia Ordinaria che Straordinaria in prima convocazione è necessario l’intervento di almeno 2/3 ( due terzi ) dei Soci iscritti ad autorizzati a votare cioè in regola con la quota annuale. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.19) Ogni associato ha diritto ad un voto nominale.

Le votazioni dell’assemblea sono effettuate per alzata di mano o per voto segreto, secondo il parere dell’Assemblea.

Le delibere si assumono a maggioranza di voti senza tener conto, nel conteggio, degli astenuti. Le deliberazioni obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 20) Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell’Associazione, la sua deliberazione sarà valida in prima convocazione alla presenza dei 2/3 ( due terzi ) della Assemblea e a maggioranza assoluta . Il patrimonio sarà devoluto a scopi benefici, secondo le indicazioni della maggioranza dei presenti, non avendo l’associazione scopi di lucro.

Art.21) Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata a deliberare su modifiche statutarie, le delibere saranno valide con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e sempre e soltanto in prima convocazione.