Pubblicità stradale: distinzione cruciale tra mancanza di autorizzazione e difformità tecnica

Una recente pronuncia del Tribunale di Verona, in qualità di Giudice d’Appello, fa luce su un aspetto fondamentale della normativa in materia di pubblicità stradale, chiarendo la distinzione tra l’installazione di cartelli in totale assenza di autorizzazione e le modifiche tecniche apportate ad impianti già autorizzati. La sentenza, che ha visto soccombere il ricorso di un Comune, ribadisce un principio di proporzionalità e di corretta interpretazione del Codice della Strada (d.lgs. 285/92), con importanti implicazioni per le imprese del settore.

La vicenda ha avuto origine da una contestazione mossa dalla Polizia Locale ad una Nostra Associata che, pur in possesso di regolare autorizzazione comunale per l’installazione di un cartello pubblicitario, aveva collocato una struttura bifacciale anziché monofacciale, come previsto nel permesso.

Il Comune interpretava tale difformità come una violazione dell’articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, che sanziona la posa di cartelli senza la prescritta autorizzazione.

Il Giudice di Pace aveva respinto questa interpretazione, ritenendo che la modifica da cartello monofacciale a bifacciale, in presenza di un’autorizzazione per l’impianto, non configurasse una totale assenza di titolo autorizzativo. A suo avviso, tale condotta avrebbe potuto, al più, integrare una violazione delle specifiche prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa (articolo 23, comma 12, C.d.S.).

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Il Comune ha impugnato la decisione di primo grado, ma il Giudice di Appello ha confermato integralmente la sentenza precedente, rigettando il ricorso. La motivazione del giudice si basa su una chiara distinzione concettuale:

  • Articolo 23, comma 4, C.d.S. (Posa di cartelli senza autorizzazione): Questa norma si applica esclusivamente nei casi in cui un cartello pubblicitario venga installato in totale assenza della necessaria autorizzazione comunale.
  • Articolo 23, comma 12, C.d.S. (Inosservanza delle prescrizioni): Questa disposizione riguarda le ipotesi in cui esista un’autorizzazione, ma l’installazione o il messaggio pubblicitario non rispettino le condizioni o i limiti in essa stabiliti.

Un elemento chiave nella decisione del Giudice di Appello è stata la definizione di “cartello pubblicitario” fornita dallo stesso regolamento comunale. La norma interna stabiliva che “ad ogni impianto corrisponde un solo cartello pubblicitario, mono o bifacciale”. Da questa definizione, il giudice ha dedotto che un cartello bifacciale non rappresenta un impianto pubblicitario aggiuntivo rispetto a quello monofacciale autorizzato, ma costituisce semplicemente una diversa configurazione possibile dello stesso impianto. L’autorizzazione, quindi, si riferisce all’impianto nella sua unitarietà, a prescindere dal numero di facce.

Questa pronuncia rappresenta un precedente significativo per il settore, fornendo un’interpretazione più precisa e ragionevole della normativa sulla pubblicità stradale. Le imprese sono ora dotate di un riferimento giurisprudenziale che rafforza la distinzione tra la mancanza di autorizzazione e la difformità rispetto ad essa, contribuendo a una maggiore certezza del diritto in questo ambito. È consigliabile per le aziende del settore analizzare attentamente la sentenza nella sua integralità per valutarne appieno le implicazioni sulle proprie attività.

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