Una recente pronuncia del Tribunale di Verona, in qualità di Giudice d’Appello, fa luce su un aspetto fondamentale della normativa in materia di pubblicità stradale, chiarendo la distinzione tra l’installazione di cartelli in totale assenza di autorizzazione e le modifiche tecniche apportate ad impianti già autorizzati. La sentenza, che ha visto soccombere il ricorso di un Comune, ribadisce un principio di proporzionalità e di corretta interpretazione del Codice della Strada (d.lgs. 285/92), con importanti implicazioni per le imprese del settore.
La vicenda ha avuto origine da una contestazione mossa dalla Polizia Locale ad una Nostra Associata che, pur in possesso di regolare autorizzazione comunale per l’installazione di un cartello pubblicitario, aveva collocato una struttura bifacciale anziché monofacciale, come previsto nel permesso.
Il Comune interpretava tale difformità come una violazione dell’articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, che sanziona la posa di cartelli senza la prescritta autorizzazione.
Il Giudice di Pace aveva respinto questa interpretazione, ritenendo che la modifica da cartello monofacciale a bifacciale, in presenza di un’autorizzazione per l’impianto, non configurasse una totale assenza di titolo autorizzativo. A suo avviso, tale condotta avrebbe potuto, al più, integrare una violazione delle specifiche prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa (articolo 23, comma 12, C.d.S.).
Leggi l'intero articolo
È necessario effettuare il login per leggere il resto dell'articolo.