Negli ultimi mesi del 2024, diverse amministrazioni comunali hanno optato per l’aumento delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale (CUP), collegandone il valore agli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Istituito circa sei anni fa con la Legge Finanziaria 160 del 2019, ma entrato in vigore nel 2020, il CUP ha preso il posto della Tosap (Tassa per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), della Cosap (canone per l’occupazione Spazi e Aree Pubbliche) e dell’ICP (Imposta Comunale sulle Pubblicità).
L’introduzione del nuovo canone aveva generato grandi aspettative tra gli operatori del settore della cartellonistica stradale, soprattutto in virtù della sua natura di “unico”, sancita dall’articolo 1, comma 816, della legge 160/2019.
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Tuttavia, queste aspettative sono state rapidamente disattese: il canone unico, pur rinnovato dalla legge 160/2019, non è di fatto “unico”, poiché, nei casi di pluralità di soggetti creditori, il sistema eredita il principio della doppia imposizione a giudizio di alcune amministrazioni locali, malgrado il contrasto della giurisprudenza.
Un esempio tipico è rappresentato dai cartelli pubblicitari situati su strade provinciali che attraversano il territorio comunale: in questi casi, il canone unico si trasforma in canone per l’occupazione del suolo nei confronti della provincia e in imposta sulla pubblicità nei confronti del comune, tuttavia alcuni recenti provvedimenti giudiziari hanno assunto un diverso orientamento.
Tale problematica risiede nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nella riscossione del canone, debbano garantire la parità di gettito rispetto agli anni precedenti.
La questione del vincolo di bilancio è tornata alla ribalta negli ultimi mesi, quando numerosi operatori del settore hanno assistito a incrementi tariffari imposti da comuni che avevano precedentemente autorizzato l’installazione di mezzi pubblicitari di loro proprietà.
Molti comuni, in prossimità dell’approvazione del bilancio preventivo per il 2025-2027, hanno deliberato aumenti delle tariffe CUP, parametrando tali aumenti all’incremento del costo della vita registrato nel periodo 2021-2025, in alcuni casi con effetto retroattivo di cinque anni. Tale decisione sarebbe motivata dalle difficoltà economiche che gravano anche sui comuni, dovute all’aumento dei costi delle materie prime e dei servizi, a sua volta causato dall’inflazione.
In sintesi, se da un lato i comuni subiscono gli effetti dell’inflazione sulle spese, dall’altro cercano di compensare tali perdite incrementando le entrate derivanti dal CUP.
Si è quindi sollevato un ragionevole dubbio circa la legittimità di tali delibere comunali, che potrebbero violare il principio di parità del gettito, sancito dall’articolo 1, comma 817, della legge 160/2019, il quale, paradossalmente, finisce per penalizzare le aziende.
In altre parole, se il vincolo di parità del gettito opera a sfavore delle aziende, consentendo agli enti pubblici di percepire lo stesso importo riscosso negli anni precedenti per la concessione/autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, ci si interroga sulla sua validità anche in senso positivo per i contribuenti.
La norma, infatti, fa riferimento alla “parità” del gettito, intesa come identico ammontare rispetto all’anno precedente, e non come somma “almeno uguale”.
A rendere la situazione ancora più complessa è l’assenza di una norma di legge che preveda l’adeguamento del canone agli indici del costo della vita elaborati dall’ISTAT.
Alcuni nostri associati hanno pertanto deciso di impugnare tali delibere comunali davanti al giudice amministrativo.
Successivamente, il Telefisco ha pubblicato le risposte del Ministero dell’Economia e delle Finanze a un quesito specifico sulla questione, chiedendo se fossero legittimi gli aumenti del CUP per l’occupazione di suolo pubblico disposti dai comuni, che prevedono l’adeguamento delle tariffe all’inflazione.
La risposta del Ministero è stata negativa, sottolineando come l’articolo 1, comma 817, della legge 160/2019, nel prevedere la parità del gettito, non consenta di adeguare le tariffe del canone all’inflazione.
Di conseguenza, gli aumenti del CUP basati sugli indici ISTAT sarebbero da considerarsi illegittimi e, pertanto, annullabili.
Tuttavia, è importante precisare che tale risposta, pur autorevole, non ha valore di legge, trattandosi di una nota di chiarimento del MEF, inquadrabile come soft law.
Un ulteriore aspetto da considerare è la proroga, al 28 febbraio 2025, del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2025-2027 da parte dei comuni. Ciò significa che molte amministrazioni locali sono ancora in tempo per deliberare, in sede di bilancio, le entrate derivanti dall’occupazione del suolo pubblico, inclusi gli introiti a fini pubblicitari.
Pertanto, sebbene la questione giuridica sia già aperta, è prevedibile che essa possa concretizzarsi a breve in numerosi comuni e altri enti locali.
Agli operatori non rimane che attendere novità, sia dal Ministero che dal giudice amministrativo, sulla questione e comunque segnalare l’orientamento del Mef sull’aumento Istat.