Con la pronuncia in epigrafe il Tribunale di Roma, adito in via cautelare da parte di un’Associazione dei Consumatori ex art. 140, D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), ha inibito alle società resistenti la prosecuzione (e ne ha ordinato la rimozione) delle comunicazioni commerciali di sigarette elettroniche e di liquidi di ricarica. Il provvedimento in esame merita accurata attenzione perché, sebbene in via cautelare e, dunque, passibile di riforma o di superamento nel merito, offre una particolare interpretazione dell’ampiezza del divieto di pubblicità e di sponsorizzazione delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica. In particolare, per quel che qui interessa, il Tribunale di Roma, in primo luogo, detta un’interpretazione particolarmente estensiva del contenuto della pubblicità vietata, estesa anche alle forme di pubblicità indiretta che non si limitino ad offrire, sul luogo di vendita, materiale o virtuale, informazioni, descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti in questione. In secondo luogo, il Giudice adito propone una non trascurabile interpretazione della locuzione “altre pubblicazioni stampate” di cui all’art. 21, co. 10, D.lgs. 6/2016, che, in attuazione della Direttiva 2014/40/UE, vieta “a) le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell’informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica”. Secondo quanto deciso, entro tale categoria di forme pubblicitarie espressamente vietate debbono essere ricomprese anche tutte quelle che si realizzano attraverso qualsiasi tipo di riproduzione tipografica o fotografica destinata alla pubblicazione su supporti diversi dalla c.d. carta stampata (giornali, quotidiani, periodici, magazine, ecc.), tra cui i manifesti e i cartelloni pubblicitari affissi all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, stazioni ferroviarie o della metropolitana, ecc.) o sui mezzi pubblici.
In attesa di conoscere i successivi sviluppi e orientamenti della giurisprudenza di merito, si allega in calce il link per visionare l’ordinanza commentata.
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